A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
I certificati saranno validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e porteranno la seguente dicitura:
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto, salvo qualche eccezione, il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà dovranno essere sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritte dal cittadino, senza autenticazione della firma.
Tali autodichiarazioni potranno essere accettate (è loro facoltà) anche da privati (banche, assicurazioni,agenzie d’affari, poste italiane, notai, ecc.).